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Ordinanza — n. 43155/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to comply with mandatory defense signature requirements post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petition was signed only by the appellant, lacking the mandatory signature of a registered defense attorney. Although the appellant argued he could represent himself, the court noted that the appeal occurred after the 2017 law reform which strictly required defense attorney signatures for all appeals. Consequently, the court ruled the petition invalid under the new procedural code and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by registered defense attorneys; self-representation is not permitted, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement Law 103/2017 reform self-representation prohibition Corte di Cassazione procedure requisito della firma autografa ammissione all'avvocatura cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
A nulla rileva, atteso il chiaro tenore dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
A nulla rileva, atteso il chiaro tenore dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI FAUSTO nato a FILETTO il 15/07/1965 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Fausto Antonucci avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, ha proposto ricorso per cassazione, che risulta firmato digitalmente solo dal suddetto e non anche dall'avv. Antonello Remigio, indicato come co-difensore.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

A nulla rileva, atteso il chiaro tenore dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 613 cod. proc. pen. ("davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori"), che l'imputato è anche difensore iscritto nel suddetto albo speciale. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2