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Ordinanza — n. 43142/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaints on facts already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43142/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Alessandro Sgroi inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Sgroi argued that the lower court failed to address his release from home arrest due to unauthorized cohabitation with a partner. The court rejected these claims as mere complaints on facts that were already adequately examined and found lacking in the prior order.

Regesto Legislator

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Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals containing only complaints on facts already reviewed by the lower court are inadmissible as they lack the requisite legal grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints on facts home arrest violation cohabitation during sentence legal fees and fine liberazione condizionale revoca dell'asilo assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; 46)1 Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Alessandro Sgroi - relative alla violazione dall'art. 54 I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGROI ALESSANDRO nato a ROMA il 07/06/1986 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; 46)1 Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Alessandro Sgroi - relative alla violazione dall'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo; con cui in particolare ci si duole del mancato approfondimento della causa di rigetto della liberazione anticipata in relazione ad un semestre (violazione degli arresti domiciliari e del relativo divieto di comunicazione attraverso la presenza nell'abitazione di Sgroi di colei che successivamente sarebbe stata autorizzata a convivere col medesimo) - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa si evidenzia che Sgroi riceveva in casa la donna con cui aveva iniziato un rapporto sentimentale, prima dell'autorizzazione giudiziaria in tal senso, contravvenendo al divieto di comunicazione e ponendo in essere una condotta che, seppure occasionale, è tuttavia grave, disfunzionale e significativa, quantomeno nel semestre in cui si colloca, di scarsa adesione alla finalità rieducativa della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2