Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fekkar Imad inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defendant challenged a second-instance conviction for a specific offense but raised grievances regarding the evaluation of evidence under improper legal grounds. The court rejected these arguments because they constituted impermissible factual criticisms of the lower court's reasoning rather than valid legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; grievances regarding the factual evaluation of evidence or alternative interpretations of the reasoning are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEKKAR IMAD nato il 03/07/1989 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23943/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado con la quale Fekkar Imad era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata (v. pagg. 2-4 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis