Cassation appeal dismissed as inadmissible because search warrant validation is not appealable to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the validation of a search warrant is not a reviewable act under the Code of Criminal Procedure. The appellant, Okhimhe Sylvanus, challenged the Palermo Prosecutor's decision validating a police search, arguing for constitutional review under Article 111 of the Constitution. The Court rejected this, noting that no statutory provision allows cassation appeals for search warrant validations, thereby dismissing the case and ordering the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 111, comma 7, Cost.: The validation of a search warrant by the public prosecutor is not subject to cassation review as it lacks a specific appeal mechanism in the Code of Criminal Procedure and does not fall under the exception for constitutional review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKHIMHE SYLVANUS nato il 24/04/1994 avverso il decreto del 07/06/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23926/2022 premesso che con l'indagato Okhimhe Sylvanus ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto sopra indicato del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo di convalida della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto è pacifico che il provvedimento di perquisizione, come anche quello di relativa convalida della iniziativa assunta dalla polizia giudiziaria, non sono ricorribili per cassazione, non essendo per questi casi previsto tale mezzo di impugnazione dal codice di rito e non essendo applicabile l'art. 111, settimo comma, Cost.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il