Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Udorovic Ercole inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for generic mitigation denial but failed to provide specific criticisms of the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal lacked the required specificity, consisting only of generic grievances without substantive argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely consist of generic complaints lacking a precise critique of the decision's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UDOROVIC ERCOLE nato a BOLLATE il 25/05/1970 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23464/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado con la quale Udorovic Ercole era stato condannato in relazione al reato di cui all'artt. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine al diniego delle attenuanti generiche (v. pagg. 3-4 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il