Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate sentence reducing penalty via plea bargain due to waived grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence based on a plea bargain, arguing violations of law and defects in reasoning. The court ruled that since the appellant had previously waived specific grounds for appeal, those complaints are legally inadmissible under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for grounds regarding the formation of the party's will to accept the plea, the prosecutor's consent, or divergent content, while complaints on waived grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSALHAM KARAM ( CUI 05NEK71 ) nato il 01/07/1988 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23424/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena, sulla base di un concordato in appello, inflitta a Bousalhann Karam in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sotto vari profili; ritenuto che i ricorsi non superino il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969): che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i