Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds regarding non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Emini Daniel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The Court ruled that the appellant's arguments concerning the non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code were based on impermissible grounds, as they constituted unauthorized factual criticisms of the lower court's reasoning. Consequently, the Court found no legal violation or logical defect in the appealed judgment, which correctly established the crime under Article 385 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to those permitted by law, specifically when they amount to unauthorized factual re-evaluations rather than legal violations.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMINI DANIEL nato il 25/07/1981 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23133/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale Emini Dantel era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dell'impugnazione attinenti alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata (v. pag. 1 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis