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Ordinanza — n. 42961/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new grounds were not raised in the appellate appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant introduced new arguments regarding generic mitigating circumstances that were never presented to the Court of Appeal. The applicant contended these circumstances should have been considered, but the appellate court correctly omitted ruling on them as they were not part of the original appeal. The court rejected the appeal based on the principle that new issues cannot be raised for the first time at the cassation stage unless they fall under specific exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; New grounds for cassation are inadmissible if not raised in the appeal, except for issues the court must examine sua sponte.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds appellate review procedural bar motivi di cassazione condono delle spese procedurali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
266202); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632
Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202
269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIDRI AHMED nato il 01/11/1982 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che sulla questione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha correttamente omesso di pronunciarsi, non essendo stata devoluta alla sua cognizione, e che nel ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 20220 Il Consigliere e ensore Il Presiden