Cassation court dismisses appeal against recidivism conviction for lack of manifest illogicality in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the recognition of recidivism and the resulting sentence, but the lower court had already thoroughly evaluated these points. The court found no manifest illogicality in the judges' reasoning regarding the timing of the new offense relative to prior judgments and the proximity of the sentence to the statutory minimum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised do not demonstrate manifest illogicality in the lower court's reasoning regarding recidivism and sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRA FRANCESCO nato a ZACCANOPOLI il 28/08/1969 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata e, in particolare, che non emergono manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni che hanno condotto i giudici di merito a riconoscere, la responsabilità del ricorrente, che la conferma del riconoscimento della recidiva risulta correttamente motivata in considerazione dell'avere l'imputato attuato la sua condotta attuato la sua condotta pochi mesi dopo il passaggio in giudicato di di alcune del molteplici condanne inflittegli, che la determinazione della pena è avvenuta in misura prossima al minimo nell'arco edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore li Pr sídente