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Ordinanza — n. 42818/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because lower court's sentencing reasoning met implicit motivation requirements and was not arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appeal filed by Athos Scaramuzza against the Bologna Court of Appeal's sentencing decision was declared inadmissible by the Supreme Court. The appellant argued against the imposed penalty, but the court found the lower court's reasoning sufficient to meet the obligation of motivation, including implicit justifications for sentencing comparisons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the lower court's reasoning, even if implicit or formulaic, satisfies the obligation of motivation and does not constitute mere arbitrariness or illogical reasoning regarding the comparison of aggravating and mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility implicit court motivation sentencing proportionality review arbitrary reasoning standard procedural costs award atti impugnabili accusa penale asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 cod. pen.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382
motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908
pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
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Ordinanza — n. 46805/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual findings on mitigating circumstances.
Ordinanza — n. 31128/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints on criminal conduct.
Ordinanza — n. 36287/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of grounds and failure to address lower court reasoning.
Ordinanza — n. 10511/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding recidiva and prescription. The court ruled the appeal lacked specific critique and was inadmissible. The court held that manifestly unfounded appeals cannot be used to raise prescription issues. The court established that inadmissible appeals preclude raising non-punishment causes. The court found the appeal lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court determined the appeal was inadmissible due to lack of specific arguments. The court concluded the appeal was inadmissible and ordered costs. The court decided the appeal was inadmissible based on manifest unfoundedness. The court ruled the appeal was inadmissible and costs were awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of specific critique.
Ordinanza — n. 42798/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for generic legal errors and procedural violations.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAMUZZA ATHOS nato a BOLOGNA il 15/07/1973 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 151)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Athos Scaramuzza avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il ConsiaJtre estensore Il P