Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's factual and sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning regarding both criminal liability and sentencing. The appellant contested the reclassification of the offense and the harsher penalty based on recidivism and drug quantity, but offered only generic arguments without refuting the factual basis or the logical coherence of the decision. Consequently, the court upheld the conviction and imposed costs, ruling that the lower court's evaluation of the defendant's personality and criminal history was unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defense fails to critically analyze the factual and legal reasoning of the lower court, offering only generic arguments that do not demonstrate vices in the decision's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCINI MARCO nato a ROMA il 05/12/1970 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione PROCACCINI Marco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, così riqualificato il reato originariamente contestato, commesso in Roma il 25/9/2020, con la recidiva specifica e reiterata; rilevato che, con successiva memoria, nel proporre motivi nuovi ad integrazione di quelli dedotti in ricorso, la difesa ha chiesto la trattazione del procedimento in pubblica udienza davanti ad altra sezione; considerato che il ricorrente ha contestato la motivazione nella parte relativa alla affermazione della penale responsabilità proponendo argomenti in fatto, peraltro non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ma anche il trattamento sanzionatorio, parimenti giustificato con motivazione coerente con gli elementi fattuali richiamati (diversa natura delle sostanze e numero delle dosi), in uno con la negativa personalità dell'imputato, siccome gravato da plurimi e gravi precedenti, anche specifici; che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente G