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Ordinanza — n. 42686/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on punishment treatment as manifestly unfounded despite adequate defense examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 73, paragraph 5, of the Prison Law, arguing regarding the punitive treatment applied. The court rejected the claim as manifestly unfounded because the lower court's reasoning was sufficient, logical, and properly addressed the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals against sentences regarding punitive treatment are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient, logical, and adequately examines the defense's arguments, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Punitive Treatment Manifestly Unfounded Prison Law Article 73 Second Instance Conviction Procedural Costs modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
21866/22 BA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA JOSEPH nato il 03/08/1989 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21866/22 BA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/1