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Ordinanza — n. 42677/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding omitted statutory facts and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the lower court failed to recognize a specific criminal fact under Article 73, paragraph 5. The defense also argued that generic mitigating circumstances were improperly denied, leading to excessive sentencing. The court ruled that such arguments are inadmissible in cassation as they were already fully examined and rejected by the territorial court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge factual findings or sentencing discretion that were already adequately reviewed and rejected by the court of first instance with clear and logical reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility omitted statutory facts generic mitigating circumstances criminal sentencing review jurisprudential consistency attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
21721/22 Di LORENZO OSSERVA Visti glì atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
21721/22 Di LORENZO OSSERVA Visti glì atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIULIANO nato a RIETI il 21/07/1978 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21721/22 Di LORENZO OSSERVA Visti glì atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi dì ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Considerato che anche la doglianza che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d