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Ordinanza — n. 42676/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding statutory mitigating circumstance under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42676/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to grant a statutory mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that the lower court's denial was fully justified by specific factual criteria, which are unassailable in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: A cassation appeal challenging the denial of a statutory mitigating circumstance is inadmissible if the appellate court's decision is based on specific factual criteria that are unassailable in a review of legality.

Parole chiave

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statutory mitigating circumstance penal code article 62 cassation appeal inadmissibility review of legality factual criteria unassailable motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
21717/22 OKWE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 363-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOYE CHARLES nato il 08/10/1977 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21717/22 OKWE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Ritenuto che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso