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Ordinanza — n. 42470/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and merit issues already resolved by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Kanyi Kaim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal regarding drug trafficking intent and the omission of a criminal record entry. Consequently, the appellate court's factual findings on the quantity of hashish and the logic of the suspect's economic situation were upheld as correct and complete.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must raise new grounds; repetitive censure of lower court decisions on facts and law renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds drug trafficking intent criminal record omission Cassa delle ammende traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
pen., esaustiva si presenta la motivazione della Corte di appello che, avendo apprezzato gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 175 cod. pen.
art. 175 cod. pen
art. 133 cod. pen
pen., esaustiva si presenta la motivazione della Corte di appello che, avendo apprezzato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANYI KAIM nato il 12/11/1993 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Kanyi Kaim; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che in ordine al motivo che mette in discussione la responsabilità con riferimento all'assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'allegazione secondo cui lo stupefacente fosse unicamente destinato ad uso personale, era in conflitto con il dato quantitativo della sostanza, dalle modalità di detenzione della stessa (occultata all'interno delle mutande mentre faceva ritorno da Palermo), evenienze che, anche in ragione delle scarse capacità economiche del ricorrente, faceva ritenere non plausibile l'illazione secondo cui avesse inteso provvedere ad effettuare una scorta personale, dato tanto più rilevante visto che il ricorrente non aveva neppure affermato di far uso di detta sostanza; rilevato che, pertanto, la ricostruzione in fatto che ha portato a ritenere che la sostanza stupefacente del tipo hashish fosse destinata allo spaccio risulta correttamente effettuata con l'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione, valutazione in merito che, in quanto logica e completa, è sottratta al vaglio di questa Corte; rilevato che, anche in ordine all'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 cod. pen., esaustiva si presenta la motivazione della Corte di appello che, avendo apprezzato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e ritenuto sufficiente la concessa sospensione condizionale della pena, ha escluso che i fatti contestati, ritenuti gravi, consentissero l'ulteriore concessione del citato beneficio; che detta motivazione, in quanto fondata su corrette e complete argomentazioni di merito, non è censurabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos