Criminal appeal dismissed as repetitive and inadmissible due to significant drug quantity and defendant's non-marginal role.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fall Cheikh Abdou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to reclassify the offense under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law. The court found the appeal repetitive, noting the substantial weight of 110 grams of heroin and the appellant's admitted role in delivering drugs to another city, which established significant criminal links beyond mere occasional involvement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; The appeal is inadmissible if it reiterates a ground already correctly refuted by the territorial court, particularly when the drug quantity is significant and the defendant's role is non-marginal, thereby confirming the offensiveness of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIK ABDOU nato il 02/07/2002 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso di Fall Cheikh Abdou; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è reiterativo di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza, non solo il dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente del tipo eroina tale da consentire la predisposizione di 494 dosi singole (grammi 110), elemento comunque ex se significativo, ma anche il ruolo niente affatto marginale del ricorrente che, come ammesso dal medesimo Fall Cheikh Abdou che aveva affermato di aver ricevuto lo stupefacente da un soggetto per consegnarlo ad altra persona in differente città, faceva ritenere l'esistenza di legami non occasionali da parte del ricorrente con contesti criminali legati allo spaccio, tanto da incidere significativamente in ordine all'offensività della condotta, certamente non lieve; rilevato che il ricorso risulta, altresì, declinato in fatto nella parte in cui tenta di rappresentare una riduttiva rilevanza della condotta adeguatamente valorizzata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso