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Ordinanza — n. 42129/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by defense counsel, resulting in procedural costs and fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Skeja Artur inadmissible due to a formal withdrawal by his defense counsel on May 2, 2022. Although the appellant contested the sentencing for marijuana possession, the withdrawal rendered the appeal void under Article 589 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 589 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if formally withdrawn by the defense counsel, and the appellant is liable for procedural costs and a fine regardless of the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal defense counsel renunciation procedural costs liability monetary fine penalty inadmissibility declaration tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c.p.p.
55 di marijuana, è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto del 2 maggio 2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si determina in 500,00, in quanto l'art. 616 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 4
Codice penale, art. 112
309, art. 112 cod.pen., per la detenzione di Kg.
art. 112 cod.pen
309, art. 112 cod.pen., per la detenzione di Kg.
art. 589 cod.proc.pen
55 di marijuana, è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto del 2 maggio 2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si determina in 500,00, in quanto l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 126003 del 24/11/2015
Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Rv.
Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013
264377 - 01; Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKEJA ARTUR ALIAS SHEJA ARDIAN nato il 12/08/1978 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG n 15696/2022 Rilevato che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso in data 2 maggio 2022. Considerato che il ricorso di Skeja Artur che contesta la motivazione della sentenza che lo ha condannato, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e C 26.000,00 di multa, in relazione agli artt. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 112 cod.pen., per la detenzione di Kg. 55 di marijuana, è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto del 2 maggio 2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si determina in 500,00, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Rv. 264377 - 01; Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013, Rv. 255496 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consigli re stensore Il Presidente