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Ordinanza — n. 42099/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug transport conviction due to insufficient grounds and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42099/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Malasi and Bani inadmissible, upholding their convictions for transporting cocaine. The defendants argued for acquittal and lenient sentencing based on evidentiary flaws and generic mitigating circumstances, but the court found their arguments repetitive and lacking specific critique of the lower court's reasoning. The decision relied on concrete proof including surveillance footage, intercepts, and the discovery of a branded package, establishing a joint responsibility that justified the denial of generic mitigating factors and the final sentence.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the contested judgment is linear and congruous, lacking evident contradictions, and the grounds for appeal are merely repetitive without necessary criticism of the lower court's logical-legal arguments.

Parole chiave

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drug transport conspiracy inadmissible appeal joint criminal responsibility generic mitigating circumstances sufficient motivation requirement evidentiary sufficiency sentencing guidelines traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis cod.pen
Art. 73 comma 1 Dpr 309/90
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172
sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315
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Testo completo

e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MALASI MISHEL nato a LUSHNJE( ALBANIA) il 27/05/1970 BANI EVALD nato a VLORE( ALBANIA) il 03/05/1983 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MALASI Mishel e BANI Evald ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Verbania, assunta all'esito di giudizio abbreviato, che li ha riconosciuti responsabili del tra- sporto in concorso di circa cento grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta sull'autovettura del BANI che procedeva di con- serva dietro il veicolo del MALASI, e li ha condannati alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa di MALASI assume violazione di lege e difetto motivazionale in punto di valutazione del materiale indi- ziario assumendo l'estraneità del ricorrente al trasporto della sostanza. Con separate articolazioni le difese dei due imputati lamentavano vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti generiche e della misura del trattamento sanzionatorio.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente motivato sulle ragioni per cui ha ravvisato la responsabilità del MALASI, e al contempo ha ritenuto inve- rosimili le dichiarazioni difensive dello stesso, in ragione di riscontri pro- batori di assoluto rilievo, quali i contatti tenuti dal MALASI con il fornitore, il quale avrebbe dovuto consegnare qualcosa, al luogo dell'incontro, alle modalità con cui entrambi i ricorrenti vi arrivavano e al fatto che il MA- LASI riceveva una busta con il logo Mc Donald che poi era rinvenuta sull'autovettura del DANI.

Si è in presenza di elementi oggettivi, desu- mibili dal contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche dalle riprese delle telecamere, dal risultato dell'attività investigativa di accer- tamento e pedinamento e infine dalla perquisizione. 3.1 II giudice distrettuale ha fornito poi congrua evidenza delle ragioni per cui ha escluso per entrambi il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando il costante collegamento tra i due correi, la po- sizione assolutamente preminente dello stesso BANI che si era assunto. il compito del trasporto dello stupefacente, in sinergia con il correo, con il quale era in stretti rapporti di colleganza, così da desumersi un con- corso di pari importanza nella perpetrazione dell'illecito.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti gene- riche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo di- sattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il bene- ficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico rico- noscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che ne- cessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. 3.2 Quanto al trattamento sanzionatorio, a fronte dei profili ponderali e qualitativi dello stupefacente, di assoluto rilievo e del numero di dosi ricavabili (oltre cinquecento) e tenuto conto del comportamento proces- suale del MALASI, improntato alla menzogna, il giudice di appello ha evi- denziato che assolutamente congrua doveva ritenersi la pena indicata dal giudice di primo grado, agganciata a criteri edittali massimi, pure es- sendo il fatto compreso in quello di lieve entità, trattandosi di ipotesi a confine con la ipotesi di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così de