Italian court dismisses appeal claiming lack of desistance due to forced surrender by neighbors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize desistance. The appellant argued the surrender was voluntary, but the appellate court found it was compelled by the intervention of the building's neighbors. Consequently, the court ruled the appeal lacked specific merit and upheld the conviction for attempted aggravated theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50, comma 2, c.p.; Art. 51, comma 1, c.p.: The court rejects an appeal claiming the lower court erred in finding desistance was not spontaneous when the surrender was objectively determined by external factors such as the intervention of third parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVIC DANA nato il 20/05/1985 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Dana Hodorovic avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 ottobre 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi della desistenza;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (che aveva osservato come la desìstenza dal furto in abitazione non fosse stata spontanea ma determinata dall'intervento dei condomini); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.