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Ordinanza — n. 41699/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding appellate court's reduction of sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Matteo Farci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Farci challenged the appellate court's decision to reduce his sentence for aggravated theft involving vehicle theft and public exposure, arguing the original conviction was flawed. The court rejected his arguments as groundless, noting the appellate court properly established his moral complicity and justified the denial of mitigating circumstances based on his prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment that partially reforms a conviction is inadmissible if the appellate court's reasoning is sufficient and the appellant's arguments are generic or unsupported by evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility aggravated theft conviction moral complicity mitigating circumstances denial prior criminal record court costs award Italian criminal procedure sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARCI MATTEO nato a GENOVA il 10/11/1983 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la continuazione e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Trani del 17 giugno 2014 che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato aveva affermato la penale responsabilità di Matteo Farci per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ritenuto dimostrato quanto meno il concorso morale, per avere egli concordato con i suoi due complici il furto dell'autovettura da utilizzare per la commissione di ulteriori reati, giustificando tale conclusione con una serie di argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, cosicché il motivo di ricorso è anche generico; - che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena facendo riferimento — implicito quanto al giudizio di bilanciamento - anche ai precedenti penali dell'imputato, ritenuti ostativi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così