Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41675/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction, sentencing, and denial of mitigating circumstances, but the Court rejected these claims. The Court held that complaints regarding factual motivation are inadmissible in cassation, the sentencing falls within the trial judge's discretion, and the request for generic mitigating circumstances was unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Complaints regarding the correctness of factual motivation are inadmissible in cassation proceedings; sentencing remains within the discretion of the trial judge unless manifestly arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual motivation aggravated theft sentencing discretion generic mitigating circumstances court costs Cassa delle ammende difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA DANIEL nato a SAVONA il 17/08/1981 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Daniel Lanza avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i due delitti di furto aggravato al medesimo ascritti; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che nell'abitazione dell'imputato era stata rinvenuta parte della refurtiva; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottob