Italian Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling procedural bar precludes prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's attempt to challenge the aggravated theft conviction. The appellant argued that general mitigating circumstances should prevail over aggravating factors, but the court found this argument legally unfounded. The court ruled that the appeal was barred by a procedural time limit, preventing the court from even examining the substantive defense regarding the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals regarding the comparative assessment of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible if not based on arbitrary reasoning or illogical argumentation, as such evaluations fall within the discretion of the trial court and are subject to the procedural time limits for filing appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAIC VALENTIN nato il 29/09/1986 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Valentin Paic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (come, nel caso di specie, attraverso il riferimento alle modalità esecutive del fatto), tale dovendosi ritenere, peraltro, quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, adeguatezza pure richiamata dal giudice di appello (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (il che preclude la rilevabilità della prescrizione del reato che, in assenza di sospensioni, sarebbe maturata il 10/11/2021, successivamente alla sentenza impugnata del 21/10/2021: cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso