Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41502/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for theft as it lacks statutory grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged a settlement sentence for theft, alleging defects in the court's reasoning regarding the sanction. The court ruled that these complaints fall outside the specific list of admissible grounds for appeal under the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 1; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences are strictly limited to specific statutory grounds; complaints regarding the reasoning of the sanction are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence appeal theft in dwelling Criminal Procedure Code inadmissible appeal de plano dismissal legittimazione a contestare licenza eccezione di incostituzionalità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 1 c.p.p.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFAKIKA ABDELKABIR nato il 10/06/1997 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARAL dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Benfakika Abdelkabir ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione, in particolare, al trattamento sanzionatorio — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFAKIKA ABDELKABIR nato il 10/06/1997 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARAL dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Benfakika Abdelkabir ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFAKIKA ABDELKABIR nato il 10/06/1997 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARAL dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Benfakika Abdelkabir ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione. Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione, in particolare, al trattamento sanzionatorio — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/20