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Ordinanza — n. 41406/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to filing delay exceeding thirty days from judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Moretti Miro inadmissible de plano. The appellant submitted the request on December 31, 2021, which was thirty days after the thirty-day deadline expired on November 12, 2021. Consequently, the court rejected the appeal without examining its merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 2; Art. 585, comma 1, lett. b, e comma 2, lett. c; Art. 591, comma 1, lett. c; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the thirty-day term is inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory delay de plano dismissal procedural costs deposito tardivo opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MIRO nato a VOLTERRA il 03/12/1966 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE(iat3:11aWiItg3:102; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è stato depositato in data 31 dicembre 2021, oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di deposito della sentenza medesima, fissato al 12 novembre 2011 (artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b, e comma 2, lett. c, cod. proc. pen.); che il ricorso è dunque inammissibile per tardività; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/