Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to merit review and lack of necessity proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, noting it merely reiterated lower court arguments without engaging with the judgment's reasoning. The appellant failed to provide evidence for the necessity defense, while the court emphasized the quasi-professional nature of the waste disposal activity and the lack of proof for alleged poverty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, is generic, or constitutes a mere repetition of lower court arguments without substantive engagement with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 08/04/1969 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Giuseppe Cacciatore è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; ricorso reiterativo dei motivi di appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Sullo stato di necessità la sentenza evidenzia l'assenza di qualsiasi prova o elemento per la valutazione di tale scriminante. Per la particolare tenuità del fatto la decisione rileva la gravità de fatti in considerazione della natura e quantità dei rifiuti (indicativi di un'attività quasi professionale e tutt'altro che occasionale).
La sentenza impugnata adeguatamente motiva, poi, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in relazione all'assenza di elementi positivi, non potendosi ritenere tale la prospettata indigenza, assolutamente non dimostrata. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis