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Ordinanza — n. 41206/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual revision instead of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41206/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of bigamy, arguing for a factual revision of the judgment. The court rejected this because the appeal sought a substantive review of facts, which falls outside the scope of the admissibility check for a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are limited to legal questions; requests for a revision of the factual findings or the substantive outcome are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual revision legal review bigamy conviction Italian criminal procedure substantive review ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAJANI ANTONIO nato a GIULIANOVA il 15/06/1974 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha ribadito la condanna di Antonio Flajani in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i tre motivi dedotti con il ricorso si compendiano in una complessiva critica in fatto e di merito della decisione impugnata, mirando in sostanza ad una revisione dell'esito decisorio del giudizio, incompatibile con la funzione tipica del vaglio processuale di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e e sore Il