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Ordinanza — n. 41189/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding recidivism exclusion under Italian Penal Code Article 73.5.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41189/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the Court found the grounds generic and repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower court. The decision rests on the appellant's failure to provide new, specific legal arguments beyond those previously dismissed regarding his multiple prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection recidivism exclusion Article 73 comma 5 procedural costs order pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTILI GIULIO nato a ROMA il 06/11/1966 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giulio Rotili ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli nella misura di sei mesi e venti giorni di reclusione e 3.333,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata esclusione della recidiva, a fronte dei plurimi precedenti penali già gravanti a carico dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e tensore Il Presid t Orland Angelo C