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Ordinanza — n. 41087/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for false identity use due to lack of specific motivation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Antonio Larobina and Marina Iadanza inadmissible regarding their conviction for false identity use. The appellants argued for a lack of specific motivation concerning the criminal responsibility assessment, but the court found their complaints generic and failing to address the specific reasons given in the lower court's decision. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 368 c.p.p.; Art. 595 c.p.: Appeals alleging lack of specific motivation are inadmissible if they fail to pinpoint precise errors in the reasoning or if they raise issues not properly deduced in the appeal.

Parole chiave

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false identity use lack of specific motivation inadmissible appeal criminal responsibility assessment procedural defects Court of Cassazione Italian criminal procedure inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 368 c.p.p.
Art. 595 c.p.
art. 495 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Filardo
Sezioni Unite Filardo) Considerato che il primo motivo di ricorso di Iadanza — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è del pari inammissibile perché privo di confronto con le ragioni, enunciate alle pagg.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Considerato — quanto al secondo motivo di ricorso della Iadanza, che lamenta mancanza di motivazione circa la recidiva — che si tratta di doglianza inammissibile in quanto non dedotta nei motivi di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica), circostanza, quest'ultima, non contestata nel ricorso, che tenta di bypassare il problema con argomentazioni prive di fondamento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAROBINA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1982 IADANZA MARINA nato,a BENEVENTO il 06/04/1986 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Antonio Larobina e Marina Iadanza per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Considerato che il ricorso di Larobina — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile in quanto aspecifico rispetto alla logica ricostruzione della Corte di merito, che ha evidenziato quale fosse stato l'interesse iniziale di Larobina a declinare false generalità, salvo poi, visto il prosieguo del controllo, consegnare la propria carta di identità (pagg. 2 e 3).

A ciò si aggiunga che è la stessa denunzia congiunta di tutti i vizi motivazionali a deporre per l'inammissibilità dell'impugnativa (cfr. Sezioni Unite Filardo) Considerato che il primo motivo di ricorso di Iadanza — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è del pari inammissibile perché privo di confronto con le ragioni, enunciate alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che rendono ragionevolmente spiegabile l'interesse iniziale della prevenuta di viziare i controlli delle ff.00. Considerato — quanto al secondo motivo di ricorso della Iadanza, che lamenta mancanza di motivazione circa la recidiva — che si tratta di doglianza inammissibile in quanto non dedotta nei motivi di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica), circostanza, quest'ultima, non contestata nel ricorso, che tenta di bypassare il problema con argomentazioni prive di fondamento. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co