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Ordinanza — n. 41033/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning in plea bargain sentencing due to pre-law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41033/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the single judge failed to provide sufficient reasoning for not granting acquittal in a plea bargain case concluded before the 2017 law change. The court ruled that prior to the new provision, the judge's reasoning on non-acquittal could be merely enumerative, rendering the complaint without merit.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Prior to the entry into force of Art. 448, para. 2-bis, the reasoning of the judge in a plea bargain regarding the lack of acquittal may be merely enumerative and does not require detailed justification.

Parole chiave

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Italian criminal procedure plea bargain reasoning lack of acquittal ratione temporis Court of Cassazione inadmissible appeal enumerative reasoning violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMUMI YOUSSEF nato il 03/09/1979 avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso — che lamenta omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore dell'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
— è inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
L. 103 del 2017
Considerato che, con memoria depositata via Teams, la difesa dell'imputato ha segnalato che si tratta di patteggiamento anteriore all'entrata in vigore della L. 103 del 2017.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMUMI YOUSSEF nato il 03/09/1979 avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso — che lamenta omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595
(quest'ultimo effettivamente non applicabile ratione temporis), la motivazione del Giudice del patteggiarnento sul mancato proscioglimento dell'imputato poteva essere meramente enunciativa (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMUMI YOUSSEF nato il 03/09/1979 avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 ottobre 2016, il Giudice monocratico del Tribunale di Prato ha applicato a Youssef Hammunni — imputato di lesioni personali aggravate e del reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 — la pena su cui le parti si sono accordate. Considerato che, con memoria depositata via Teams, la difesa dell'imputato ha segnalato che si tratta di patteggiamento anteriore all'entrata in vigore della L. 103 del 2017.

Considerato che il ricorso — che lamenta omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (quest'ultimo effettivamente non applicabile ratione temporis), la motivazione del Giudice del patteggiarnento sul mancato proscioglimento dell'imputato poteva essere meramente enunciativa (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso