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Ordinanza — n. 41008/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and new issues not raised in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Vito Ingraldi inadmissible and ordered him to pay costs. The court found that the two grounds of appeal constituted mere factual complaints rather than legal violations and introduced issues regarding the nature of bookkeeping entries that were not properly raised during the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of last resort.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on violations of law or defects in reasoning, not mere factual complaints or new issues not properly raised in the lower court.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints new issues in appeal Court of Cassazione procedural requirements irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta errore contabile

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRALDI ROBERTO VITO nato a TRAPANI il 27/06/1962 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di Roberto Vito Ingraldi, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta semplice, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché intesi alla prospettazione di questioni diverse da quelle proposte in appello (dove si deduceva l'incarico conferito a terzi nella tenuta della contabilità e non già - come nell'odierno ricorso - la tipologia delle scritture non ritualmente tenute); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente