Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of explicit critical arguments in the grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Eduardo Catalano inadmissible. The sole ground of appeal contested the reasoning behind a declaration of responsibility for aggravated theft but failed to explicitly articulate specific factual or legal criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required explicit and argued objections necessary for admissibility in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal in a jurisdictional proceeding is inadmissible if the grounds of appeal do not explicitly state and argue the specific critical points regarding the facts or law relied upon by the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO EDUARDO nato a CASTELVETRANO il 27/08/1953 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Eduardo Catalano per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente