Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40995/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and infounded prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40995/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Pietro Raia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal lacking specificity because critical factual or legal arguments were not explicitly detailed, while the second ground regarding prescription was deemed infounded given the valid suspension of proceedings. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the underlying criminal conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review or if the claim of prescription is unfounded due to valid procedural suspensions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity prescription of crime procedural suspension Cassation procedure moratoria straordinaria proroga della misura terapeutica sospensione provvisionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
280432, per cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA PIETRO nato a CALTABELLOTTA il 04/11/1968 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c,Q

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Pietro Raia, che contesta la reiezione della richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in considerazione della legittimità della sospensione, pari a giorni, 64, conseguente al rinvio d'ufficio dell'udienza del 27 marzo 2020 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, per cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale);

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 615-ter cod. peri., è privo di specificità perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre