Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding statutory mitigation argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Domenico Manzo and Roberta Poppiti inadmissible due to a lack of specific arguments. The court found that the single grievance combined distinct issues regarding liability, the denial of statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code, and sentencing, without separately articulating the legal or factual criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of specificity mandated by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Appeals lacking specific arguments regarding statutory mitigation are inadmissible when they conflate distinct legal and factual grounds into a single, unargued grievance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO DOMENICO nato a POLICORO il 07/11/1987 POPPITI ROBERTA nato a BIELLA il 16/01/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Domenico Manzo e Roberta Poppiti, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), avvincendo i ricorrenti in un'unica doglianza censure inerenti l'affermazione di responsabilità, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la determinazione del trattamento sanzionatorio, richiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche fuori dei casi previsti dalla legge, in presenza della recidiva reiterata e specifica;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente