Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40944/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction regarding satellite tracking devices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40944/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Sparavigna inadmissible, upholding the lower court's partial reform of his aggravated theft conviction. The appellant argued against the reasoning regarding the aggravating circumstance of exposing the stolen vehicle to public trust, but the court found no logical flaws in the appellate decision. The court ruled that possessing a car with a satellite tracker does not prevent its theft, as the device only aids recovery, and thus the aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code stands.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: Possession of a vehicle equipped with a satellite tracking system constitutes the aggravating circumstance of exposing the thing to public trust, as the device does not prevent the initial theft but only facilitates subsequent recovery.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft satellite tracking public trust inadmissible appeal penal code provisions rapina qualificata indagine per furto truffa aggravata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014
pen., è manifestamente infondato dal momento che la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Rv.
Sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013
259537; Sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013, dep.
Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014
259869; Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv.
Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011
260204; Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Rv.
Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009
251130; Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAVIGNA CIRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 05/12/2000 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato (quanto al trattamento sanzionatorio) la condanna di Ciro Sparavigna per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto mira a contestare il ragionamento indiziario, ma senza cogliere, nel tessuto argomentativo della decisione avversata, falle logiche o omissioni tali da configurare vizi motivazionali rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Rv. 259537; Sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259869; Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204; Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Rv. 251130; Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009, dep. 2010, Rv. 246882) ritiene che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato giacché la sanzione è stata ridotta e, in ordine al quantum di riduzione, non era richiesto un particolare onere motivazionale, dal momento che la pena è stata determinata in misura inferiore al medio edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

,n, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.