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Ordinanza — n. 40730/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic offense conviction for lack of merit and legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and failed to grant generic mitigating circumstances or statutory benefits. The court rejected these claims, finding the first argument to be mere complaints without factual specificity and the second to be unsupported by the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the challenged judgment is supported by a coherent argumentative apparatus immune from the alleged defects, and if the appellant's complaints lack factual specificity or are merely repetitions of already rejected criticisms.

Parole chiave

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inadmissible appeal traffic offense conviction lack of merit generic mitigating circumstances Court of Cassazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ PONTE JOEL ALEXANDER nato il 15/09/1983 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Rodriguez Ponte Joel Alexander, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova;

2. Mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ai benefici di legge. Vista la memoria depositata dalla difesa in data 14/9/2022, in cui si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza. Ritenuto che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo, idoneo a rendere conto del decisum e immune dai vizi lamentati. Ritenuto che il primo motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione, è costituito da mere doglìanze in punto di fatto; considerato che le argomentazioni a sostegno del ricorso, oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio ed alla invocata concessione dei benefici di legge, che la sentenza impugnata ha offerto sul punto congrua risposta, illustrando le ragioni del diniego con ragionamento del tutto conforme al dettato normativo ed ai principi stabiliti in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022