Cassation appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible due to waiver of grievances in the appellate stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Amadi Alphonsus and Beltramini Giovanni inadmissible. The appellants challenged the appellate court's sentencing reduction based on a plea agreement, arguing a lack of reasoning regarding the sentence's coherence. The court ruled that under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, parties who reach a settlement in the appellate stage implicitly waive all further grievances, including those concerning the agreed sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The conclusion of a settlement agreement in the appellate proceeding constitutes a radical waiver of all subsequent complaints, including those regarding the quantification of the agreed penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMADI ALPHONSUS nato il 08/03/1976 BELTRAMINI GIOVANNI nato a TERRACINA il 05/05/1981 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 15/12/2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, in adesione all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta ad Amadi Alphonsus e Beltramini Giovanni, ritenuti responsabili di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo, nell'unico motivo, vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. perì., lamentando assenza di valutazione in ordine alla coerenza e congruità della pena concordata.
2. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo gli imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza, sia che si riferisca ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato, sia che si riferisca alla quantificazione della pena concordata.
Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., istituto sovrapponibile al precedente, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia, aspetti, questi, non dedotti nel ricorso in esame [cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234) 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consiglier