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Ordinanza — n. 40708/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding execution order suspension when aggravated circumstances outweigh generic mitigating ones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to suspend the execution order. The appellant argued that the trial judge erred by applying outdated jurisprudence and failed to assess social danger despite recognizing mitigating circumstances. The Court ruled that the legal comparison between aggravating and mitigating factors only affects the sentence length, not the statutory nature of the crime, which remains aggravated and thus bars suspension.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis Ord. pen.; Art. 656 cod. proc. pen.: A conviction for an aggravated offense constitutes an obstacle to the suspension of the execution order even when mitigating circumstances are deemed to outweigh the aggravating ones, as the comparison of circumstances affects only the penalty quantum and not the typifying elements of the conduct.

Parole chiave

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suspension execution order aggravated circumstances mitigating circumstances obstacle to suspension social danger assessment penal execution inadmissible appeal esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Dejvis PREGU per ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso in relazione alla pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen. con sentenza dello stesso G.i.p.
Art. 80 d.P.R. n. 309/90
in data 20.10.2021, irrevocabile il 6.11.2021; che il giudice dell'esecuzione ha disatteso, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, la tesi difensiva secondo la quale il riconoscimento in sentenza della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.
Art. 656, commi 5 e 9 cod. proc. pen.
309/90 avrebbe "neutralizzato" ogni effetto legato a quell'aggravante e, dunque, anche quelli stabiliti dall'art. 656, comma 9, cod.
Art. 4-bis Ord. pen.
del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Dejvis PREGU per ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso in relazione alla pena applicatagli ex art. 444 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Dejvis PREGU per ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso in relazione alla pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 80 d.P.R. n. 309/90
in data 20.10.2021, irrevocabile il 6.11.2021; che il giudice dell'esecuzione ha disatteso, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, la tesi difensiva secondo la quale il riconoscimento in sentenza della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.
artt. 62-bis cod. pen
pen., nonché con riferimento agli artt. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20796 del 12/4/2019, Bozzaotre, Rv. 276312
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREGU DEJVIS nato il 27/10/1989 avverso la sentenza del 05/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Dejvis PREGU per ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso in relazione alla pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen. con sentenza dello stesso G.i.p. in data 20.10.2021, irrevocabile il 6.11.2021; che il giudice dell'esecuzione ha disatteso, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, la tesi difensiva secondo la quale il riconoscimento in sentenza della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 avrebbe "neutralizzato" ogni effetto legato a quell'aggravante e, dunque, anche quelli stabiliti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. circa l'ostatività di quel titolo di reato alla sospensione dell'ordine di esecuzione;

LETTI il ricorso e la memoria aggiuntiva, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen., nonché con riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 80 d.P.R. n. 309/90 e 666 cod. proc. pen.; RILEVATO che il difensore del ricorrente ha, da un lato, opinato che il giudice di merito avrebbe applicato un indirizzo giurisprudenziale superato da successive pronunce, dall'altro, che il giudice medesimo avrebbe omesso di valutare la pericolosità del condannato e di notare che la sentenza in esecuzione non conteneva alcuna indicazione circa la sussistenza dell'aggravante in parola;

RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato in diritto sul motivo principale, atteso che il giudice di Perugia si è conformato a un orientamento di legittimità mai superato (diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente), secondo il quale la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto - come nel caso di specie - l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 20796 del 12/4/2019, Bozzaotre, Rv. 276312: fattispecie relativa proprio a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2); che sono, allo stesso modo, manifestamente infondate le ulteriori censure, in quanto nella ipotesi di cui all'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. non è prevista qualsivoglia valutazione della pericolosità sociale del condannato, e cbe , contrariamente a quanto prospettato in ricorso, al quindicesimo e sedicesimo rigo della motivazione della sentenza di applicazione della pena emessa dal G.i.p. di Perugia in data 20.10.2021 vi è un chiaro riferimento all'aggravante dell'ingente quantitativo, riconosciuta in concreto per il "dato ponderale complessivo";

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a