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Ordinanza — n. 40685/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds against the surveillance tribunal's order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Calvi inadmissible for being too generic. Calvi argued that the therapeutic probation order should allow him to complete detoxification even if a new enforceable title arose, criticizing the lower court's refusal to backdate the measure's start. The court rejected this because the appeal failed to cite specific grounds against the actual order being challenged, instead appearing to contest a different, earlier decision regarding the termination of probation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal order is inadmissible if it lacks specific grounds of criticism against the contested decision, appearing instead to challenge a different or unrelated provision.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance appeal inadmissible appeal generic grounds therapeutic probation new enforceable title lack of specificity procedural dismissal revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 94 d.P.R. n. 309/90
LETTO il ricorso, con il quale, dopo un lungo excursus su caratteristiche e finalità dell'affidamento di cui all'art. 94 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVI ANTONIO nato a GALLIPOLI il 11/03/1973 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; L i PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha disposto, nei confronti di Antonio CALVI, il differimento dell'esecuzione della pena, determinata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Lecce in data 18.5.2021, per la durata di sei mesi dalla data della deliberazione; ha, inoltre, respinto l'istanza di retrodatazione al 19.2.2019 della decorrenza della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, già concessa al CALVI con ordinanza del suddetto Tribunale in data 7.7.2020;

LETTO il ricorso, con il quale, dopo un lungo excursus su caratteristiche e finalità dell'affidamento di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/90, si assume che tale disposizione consentirebbe al condannato di ultimare il percorso di disintossicazione, se già ammesso alla misura alternativa in questione, anche nel caso in cui sopravvenga nuovo titolo esecutivo (non ostativo) e si censura l'ordinanza impugnata come "palesemente illogica" in quanto non avrebbe considerato "la marcata finalità terapeutica dell'affidamento in casi speciali"; OSSERVATO che l'atto di impugnazione si rivela, nella sua prospettazione, eccentrico, poiché sembra diretto a contestare il diverso provvedimento del 12.5.2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato cessato l'affidamento in prova già concesso per sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo; che, con riferimento all'ordinanza oggi impugnata, il ricorso non muove specifiche censure;

RITENUTO pertanto, che, per la sua genericità, il ricorso va dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres