Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for filing outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the court's failure to examine specific causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing they were relevant to the case. The court rejected this because the appeal was filed outside the limited grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, which restricts appeals against plea bargains to specific statutory exceptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals challenging the court's failure to examine causes under Article 129 are inadmissible as they fall outside the permitted scope.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO PIETRO nato a PALERMO il 22/09/1987 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato ayfiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato D'Amico Pietro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il Consigli nsore Il Preside