Cassation appeal dismissed for generic grounds and inapplicable mitigation clause due to sentence length.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for specific grounds regarding the appellate court's reasoning and the application of Article 131bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the appeal lacked concrete specificity and the mitigation clause was inapplicable as the sentence exceeded five years.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131bis c.p.: An appeal must be specific and concrete; a request for application of the five-year sentence cap is inadmissible when the imposed penalty exceeds that limit.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO NANDO nato a TEANO il 04/12/1969 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rotondo Nando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Considerato, inoltre, che la doglianza afferente alla mancata concessione dell'art. 131bis cod. pen., è manifestamente infondata poiché il reato contestato ha una cornice edittale che supera i cinque anni previsti dalla norma ai fini della sua applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende