Cassation court dismisses appeal for preferential bankruptcy fraud due to lack of new evidence and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Eleonora Tripi's appeal against the second-instance conviction for fraudulent bankruptcy inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the acts as preferential bankruptcy fraud, but the court found no logical or legal errors in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected because it sought to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely requests a factual reconstruction based on criteria divergent from those used by the court of first instance without demonstrating a violation of law or motivational defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPI ELEONORA nato a BROLO il 28/08/1967 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Tripi Eleonora ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo ed unico motivo di ricorso proposto (ribadito con memoria depositata il 9 settembre 2022), con il quale la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, con particolare riferimento alla natura distrattiva delle operazioni contestate (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente