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Ordinanza — n. 40488/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of necessary critical analysis of first instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Guido Pragliola's appeal against the confirmed conviction for aggravated theft inadmissible. The sole ground of appeal alleged motivational defects regarding the attribution of responsibility but failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis motivational defects aggravated theft conviction Court of Cassazione difesa penale truffa aggravata infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRAGLIOLA GUIDO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 18/01/1971 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Guido Pragliola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il