Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for being outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Khokerashvili and Tatuashvili inadmissible regarding their plea bargain sentence. Although the defendants argued against the court's reasoning, their complaints were not based on the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the claims and ordered the appellants to pay legal costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in the defendant's consent, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints regarding the existence of aggravating circumstances are precluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA tb., sui ricorsi proposti da: KHOKERASHVILI SANDRO nato il 11/12/1989 TATUASHVILI NIKA nato il 08/01/1997 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENT° clate—~iee—a-Re—p-a-r-t-+; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Sandro Khokerashvili e Nika Tatuashvili ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il giudice per l'udienza prelimi- nare del Tribunale di Trento, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sen- tenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di furto pluriaggravato; - che la doglianza con la quale i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, é proposta al di fuori dei casi previsti dal- l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - la doglianza con la quale i ricorrenti contestano, apparentemente, la quali- ficazione giuridica del fatto, in realtà deduce la sussistenza dell'aggravante ed è, quindi, preclusa in quanto proposta anch'essa al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre