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Ordinanza — n. 40252/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute genericity of grounds lacking specific criticism of first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of the grounds presented by the appellant. The defense argued for logical flaws and contradictions in the lower court's reasoning regarding the consummation of the robbery charge but failed to provide specific arguments against the factual findings. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to articulate specific criticisms of the reasoning of the decision under appeal.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal lack of specific criticism procedural dismissal robbery conviction commisurazione della pena per rapina difetto di motivazione tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHAMED SAAID nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 131-18630-2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo, non esplicitante alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce vizio logico e contraddittorietà della motivazione, ritenendo insussistente la prova della consumazione del reato di rapina riconosciuto nel merito. Il ricorso si limita, però, a denunziare i vizi in maniera didascalica, senza indicare le ragioni delle pretese mancanze motivazionali, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dei fatti-reato, contenute nella decisione di primo grado e non intaccate neppure con i motivi di gravame spesi nel merito, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.