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Ordinanza — n. 39965/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible, upholding drug trafficking conviction and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39965/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug trafficking. The defendant argued that the sentencing failed to reference specific statutory criteria for judicial discretion, but the court found the appellate judge's evaluation within legal parameters. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 133 c.p.: The court's discretion in sentencing is reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning, not for mere absence of explicit statutory criteria references.

Parole chiave

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drug trafficking conviction judicial sentencing discretion cassation appeal inadmissible statutory criteria reference arbitrary sentencing review commisurazione della pena per stupefacenti gravità della pena pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Mohamed Amine Jaroui per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 133 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art. 133 c.p
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019
133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep.
Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015
2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAROUI MOHAMED AMINE nato il 08/02/1983 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Mohamed Amine Jaroui per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce l'erronea applicazione dei criteri inerenti alla commisurazione giudiziale della pena, in ragione dell'assenza di riferimento ai criteri di cui agli artt. 133 e s.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale, con motivazione (pag. 3 e 4) con la quale il ricorrente peraltro non si confronta, commisurato il trattamento sanzionatorio in ragione della gravità del reato, desunta dal dato quanto-qualitativo della sostanza stupefacente (20,8 gr di cocaina, come emergenti dalla rubrica, con percentuale di principio attivo pari a 42,02%, corrispondenti a 59 dosi), oltre che della personalità del prevenuto, recidivo oltre che in contatto con fornitori di stupefacente (per quanto emerge dall'apparato motivazionale inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere tens