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Ordinanza — n. 39951/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as mere factual complaints not admissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by Mercuri Domenico and Mazzotta Manuele inadmissible. The appellants contested the court's finding of liability for aggravated robbery and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as mere factual complaints or repetitions of issues already properly addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist of mere complaints on facts or merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

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legitimacy proceedings mere factual complaints admissibility of appeals concurrent liability mitigating circumstances circostanza attenuante altri capi d'accusa partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURI DOMENICO nato a CINQUEFRONDI il 04/05/1990 MAZZOTTA MANUELE nato a CINQUEFRONDI il 06/09/1994 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Mercuri Domenico e Mazzotta Manuele, e la memoria pervenuta nell'interesse del primo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di concorso in rapina aggravata ascritto loro e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 8 e seguenti della sentenza impugnata quanto alle dichiarazioni di responsabilità, e pag. 10 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i