Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints not suitable for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sejdi Esat inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code, arguing the court failed to properly assess the value of the stolen goods and his prior criminal record. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances and repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDI ESAT nato il 03/05/1977 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Sejdi Esat; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, il valore del bene ricettato, evidenziando altresì l'esistenza di un precedente penale di rilievo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0