Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere complaints and repetition of merit court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Kevin Piva's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Piva challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this as mere complaints and a repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court, which had properly weighed the gravity of the facts and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints or repetitive arguments regarding facts already adjudicated by the court of first instance are inadmissible in proceedings for legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA KEVIN nato a MODENA il 20/01/1995 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Piva Kevin; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, la gravità dei fatti accertati ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i