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Ordinanza — n. 39937/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and no legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39937/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Vespa Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of intent in a racketeering charge and the total sentence, arguing a lack of criminal intent. The court rejected these grounds because they consisted solely of factual grievances and repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Supreme Court must contain legal arguments, not mere factual complaints or repetitions of issues already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Factual Grievances Racketeering Charges Appeal Requirements ricettazione eccezione di illegalità inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPA PAOLO nato a ROMA il 04/11/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Vespa Paolo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione ascritto all'imputato (per asserita carenza di dolo) e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorig non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 s. e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata e non altrimenti giustificata disponibilità dei telefoni cellulari di provenienza delittuosa in sequestro, nonché i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati della stessa specie, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis