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Ordinanza — n. 39929/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints on facts already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Bombacigno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bombacigno challenged the first-instance judgment regarding the denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court erred in its factual assessment. The court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted solely of factual complaints and repetitions of issues already properly examined and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding factual findings or repetitions of arguments already adjudicated by the court of first instance are inadmissible in proceedings for review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints review of legality repetition of arguments court of cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMBACIGNO MIRKO nato a ROMA il 28/05/1978 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bombacigno Mirko; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguente della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio e l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i